Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8836 del 05/04/2017 (Rv. 643672 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Irregolarità nella gestione di macchine per videogiochi - Violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (cd. "TULPS") - Ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Opposizione - Giudice territorialmente competente - Individuazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (cd. "TULPS"), quale conseguenza di irregolarità nella gestione di macchine per videogiochi, va proposta innanzi al giudice ove ha sede l'ufficio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi della seconda parte dell'art. 110, comma 9-ter, del r.d. n. 773 cit. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dall'art. 1, comma 74, della l. n. 220 del 2010, successivamente modificata dall'art. 24, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011), disposizione speciale che prevale sulla previsione generale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, secondo cui le opposizioni a sanzioni amministrative si propongono davanti al giudice del luogo di commissione della violazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 9 CORTE COST., Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 74 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 9 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 24 com. 19, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)