diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 23107 del 16/11/2010 (Rv. 614808 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Irregolarità nella gestione di macchine per videogiochi - Violazione dell'art.110, comma 9, lett. c) e d), del r.d. n.773 del 1931 (TULPS) - Ordinanza ingiunzione dell'AAMS con irrogazione di sanzioni pecuniarie - Opposizione - Devoluzione al giudice ordinario - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614808-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia relativa all'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per violazione dell'art.110, comma 9, lett. c) e d), del r.d.18 giugno 1931 n. 773 del 1931 (TULPS) - a seguito di installazione di apparecchi da intrattenimento (nella specie, videogiochi) irregolari, in quanto già disattivati per avvenuta risoluzione del contratto con il concessionario e mancato collegamento alla rete telematica dell'AAMS - a seguito della sentenza della Corte cost. 14 maggio 2008, n. 130, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art.2, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario, non avendo alcun rilievo che la predetta sanzione sia stata inflitta da un ufficio finanziario e dovendosi invece, accertare la sua natura tributaria o meno su di un piano meramente oggettivo; la predetta sanzione consegue, infatti, alla contestata violazione di una norma volta a garantire un corretto svolgimento, negli esercizi pubblici, della gestione dei citati apparecchi, al fine di reprimere, nel pubblico interesse, attività illecite che possano pregiudicare la regolarità delle giocate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 n. 1, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)