Sez. 1, Sentenza n. 10401 del 29/10/1968 (Rv. 336898 - 01)
BIS IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PA PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA.* | ** [ Numero già assegnato anche alla massima estratta dalla sentenza n. 3631 del 1968 ora assegnato alla massima n. 888030. ] **
BIS IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PA PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA.*
La nullita della notificazione del ricorso per Cassazione eseguita presso l' Avvocatura distrettuale dello stato anziche presso l' Avvocatura generale in Roma, e sanabile con la rinnovazione della notificazione stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)