Sez. U, Sentenza n. 5542 del 12/09/1983 (Rv. 430482 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - LIMITI.*
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - LIMITI.*
La notifica del ricorso per Cassazione, nei confronti di una amministrazione dello stato o di un ente pubblico rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello stato, presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso quella generale, come prescritto dagli artt. 11 del R.d.l. 30 ottobre 1933 n. 1611 e 9 della legge 3 aprile 1979 n. 103, comporta, ove la relativa nullità non sia sanata dalla Costituzione dell'intimato, l'inammissibilità del ricorso medesimo. (V 6268/80, mass n 410001; (V 1721/80, mass n 405332; (V 2/73, mass n 362207; (401/68, mass n 336898).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)