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Sez. 2, Sentenza n. 6787 del 15/06/1995 (Rv. 492884 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Società in liquidazione - Liquidatore già amministratore della società - Proposizione di domanda giudiziale in detta precedente qualità - Difetto di "legitimatio ad processum" - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492884-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

Qualora il liquidatore di una società - il quale sia stato investito della rappresentanza di questa, in qualità di amministratore, anche prima del suo scioglimento - si avvalga, per l'inizio di un'azione giudiziaria (nella specie, ricorso per cassazione) della qualifica rivestita prima del passaggio dell'ente collettivo allo stato di liquidazione, anziché di quella in atto rivestita, non si versa in ipotesi né di nullità, né di difetto di legittimazione "ad processum", in quanto sia gli amministratori che i liquidatori, in forza del rapporto d'immedesimazione organica con l'ente rappresentato, svolgono, anche sul piano processuale, un'attività che può considerarsi solo dell'ente medesimo, e non loro propria, nonché tenuto conto che la società, con la messa in liquidazione, non si estingue, né muta d'identità, ma continua ad esistere, pur convertendo il proprio scopo in quello della liquidazione del patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2278, Cod. Civ. art. 2452, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)