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Sez. 2, Sentenza n. 25157 del 13/12/2010 (Rv. 615843 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Società in liquidazione - Liquidatore già amministratore della società - Proposizione di domanda giudiziale in detta precedente qualità - Difetto di "legitimatio ad processum" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615843-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

È valida ed efficace la procura alle liti conferita dal liquidatore di una società (nella specie società a responsabilità limitata), munito di potere rappresentativo, a nulla rilevando che egli abbia dichiarato di agire nella veste di "amministratore" della società (carica ricoperta prima dell'apertura della fase di liquidazione). Ai fini di stabilire la legittimazione processuale del soggetto che rappresenta la società, infatti, occorre fare riferimento non alla qualità dichiarata, ma a quella effettiva di colui il quale svolge funzioni di amministratore o di liquidatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2489, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)