Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24308 del 29/11/2016 (Rv. 641757 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Determinazione della base imponibile - Aree edificabili - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - Annullamento della delibera regionale di approvazione per vizi propri- Automatica caducazione del piano - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'edificabilità di un'area, ai fini della determinazione della base imponibile, fondata sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione, sicché l'annullamento in sede giurisdizionale, per vizi propri, di tale provvedimento di approvazione, non comportando l'automatica caducazione della delibera di adozione del piano da parte del comune, non consente di ritenere non fabbricabili le aree oggetto degli atti impositivi.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 31 com. 20 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)