Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12377 del 15/06/2016 (Rv. 640026 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Determinazione della base imponibile - Aree edificabili - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - Mancata approvazione della Regione - Irrilevanza - Mancata adozione degli strumenti urbanistici di attuazione - Irrilevanza - Attualità delle potenzialità edificatorie dell'immobile - Rilevanza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'ICI, a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella l. n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nela l. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini della determinazione della base imponibile, da effettuare in base al valore venale e non a quello catastale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuitale nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salva, però, la necessità di valutare la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell'immobile, nonché la possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione in ragione delle concrete condizioni esistenti al momento dell'imposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies com. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)