Sez. 1, Sentenza n. 2469 del 19/02/2003 (Rv. 561036 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE | Condanna alla rivalsa - Domanda di condanna in via condizionata - Ammissibilità - Assorbimento nell'accertamento del diritto alla rivalsa - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE
Sebbene la condanna alla rivalsa presupponga il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in favore del quale la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto, tuttavia non può negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che tale diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il "solvens" pretende di ottenere rivalsa da altri. Su una tale domanda di condanna il giudice è dunque tenuto a provvedere, non potendo limitarsi a considerarla assorbita in quella di mero accertamento del diritto di rivalsa, essendo quest'ultima inidonea alla formazione di un titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)