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Sez. 1, Sentenza n. 3300 del 25/07/1977 (Rv. 386842 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - DOMANDA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DI UNO DEI CONDEBITORI - CORRELATIVA DOMANDA DI REGRESSO DEL CONVENUTO VERSO ALTRO CONDEBITORE SOLIDALE - CONDANNA ALLO ADEMPIMENTO IN FAVORE DEL CREDITORE - CONTESTUALE ACCOGLIMENTO CONDIZIONALE DELLA DOMANDA DI REGRESSO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386842-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - DOMANDA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DI UNO DEI CONDEBITORI - CORRELATIVA DOMANDA DI REGRESSO DEL CONVENUTO VERSO ALTRO CONDEBITORE SOLIDALE - CONDANNA ALLO ADEMPIMENTO IN FAVORE DEL CREDITORE - CONTESTUALE ACCOGLIMENTO CONDIZIONALE DELLA DOMANDA DI REGRESSO - LEGITTIMITA.*

Il giudice investito di una domanda di condanna nei confronti di un obbligato solidale e della domanda di regresso proposta da questo ultimo verso altro coobbligato solidale, puo, con la medesima sentenza, emettere due coordinate statuizioni di condanna, l'una subordinata all'altra: in tal caso, la condanna del condebitore solidale chiamato in causa in via di regresso e condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte dell'altro coobbligato direttamente convenuto in giudizio; a tale evento, assunto direttamente in decisione come elemento futuro e incerto influente sull'efficacia della statuizione, viene subordinata l'eseguibilita della sentenza nei confronti del coobbligato in via di regresso, e cio in ragione del principio dell'economia dei giudizi che si traduce in economia di spese giudiziali per le parti in causa. (V 434/72, mass n 356356; (Conf 2316/73, mass n 365628).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)