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Sez. 1, Sentenza n. 12615 del 15/11/1999 (Rv. 531107 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO | Socio di società di capitali - Sentenze pronunciate nei confronti della società relativamente ad atti posti in essere dalla stessa - Legittimazione del socio all'opposizione ex art. 404 primo comma cod.proc.civ. - Esclusione - Ragioni - Trasformazione di ente pubblico in società per azioni risultanti da trasformazione di ente pubblico (c.d. privatizzazione) - Posizione di azionista del Ministero del Tesoro - Sentenze pronunciate contro l'ente pubblico prima della trasformazione - Applicabilità del medesimo principio - Ragioni - Fattispecie in tema di trasformazione dell'I.M.I. in SpA.
Stato
decisa il 1999-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531107-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO

Poiché il socio di una società di capitali, ancorché sia terzo rispetto agli atti giuridici posti in essere dalla società attraverso i suoi organi, non è peraltro, titolare di un diritto distinto ed autonomo, individualmente e separatamente tutelato, nei confronti dei terzi, rispetto al diritto dell'ente, deve escludersi la sua legittimazione a proporre opposizione di terzo, ex art. 404 primo comma cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia statuito sull'atto giuridico posto in essere dalla società, non essendo egli titolare di una posizione soggettiva indipendente ed incompatibile rispetto a quella definita da detta sentenza. Tali principi trovano applicazione anche con riferimento alla posizione di azionista acquisita dal Ministero del Tesoro per effetto della trasformazione di enti pubblici in società per azioni (c.d. privatizzazione), ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992, in quanto il legislatore non ha differenziato in alcun modo detta posizione, né sul piano qualitativo, né su quello quantitativo, da quella di un qualsiasi azionista, ed in particolare, oltre a non avere previsto alcuna autonoma legittimazione del Ministero ad impugnare atti di diritto sostanziale compiuti dall'ente pubblico prima della sua trasformazione in società per azioni, non ha attribuito al Ministero stesso alcuna legittimazione ad impugnare, per la via dell'opposizione di terzo ex art. 404 primo comma cod. proc. civ., sentenze pronunciate nei confronti dell'ente anteriormente a quella trasformazione, di modo che il Ministero, come un qualsiasi azionista di società, difetta della titolarità di un diritto distinto ed autonomo rispetto a quello deciso da dette sentenze (sulla base di tali principi la Suprema Corte, nella specie, ha escluso la validità della prospettazione, con cui il Ministero del Tesoro, subentrato - dopo la trasformazione dell'I.M.I. in s.p.a. - alla Cassa Depositi e Prestiti nella titolarità delle azioni, aveva sostenuto la propria legittimazione a proporre opposizione di terzo ordinaria avverso una sentenza resa nei confronti di detto istituto prima della trasformazione, adducendo: a) che la titolarità di una situazione legittimante all'esperimento di quel rimedio si doveva desumere dal fatto che era preclusa ad esso opponente, come pure alla Cassa Depositi e Prestiti - titolare della partecipazione nell'I.M.I. prima della trasformazione in s.p.a. e poi azionista successivamente a tale trasformazione - la possibilità di esercitare l'azione di responsabilità normalmente esperibile contro gli organi sociali di una s.p.a., per essere stato l'atto che aveva determinato la pronuncia della sentenza posto in essere dagli organi dell'I.M.I. quando ancora detto ente era un ente pubblico; b) che l'acquisizione delle azioni era avvenuta per "factum principis", cioè in forza di legge, senza alcuna possibilità di negoziazione con la precedente azionista Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito della quale si fosse potuto tener conto del pregiudizio subito per effetto della sentenza dall'I.M.I.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 15, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)