Sez. 1, Sentenza n. 1231 del 15/02/1999 (Rv. 523221 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI | Autonoma soggettività di diritto rispetto ai singoli soci - Conseguenze - In tema di facoltà di opposizione del singolo socio a sentenza resa nei confronti della società giudizio - Presupposti legittimanti l'opposizione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI
La società in nome collettivo, ancorché non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costituisce centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l'art. 2266 cod. civ. - applicabile in virtù del richiamo che l'art. 2293 effettua ad esso - attribuisce alla società. In questa prospettiva si rende - pertanto - ben configurabile il riconoscimento, a favore del singolo socio il quale non sia stato parte del relativo giudizio, della facoltà di proporre opposizione di terzo avverso una sentenza emessa in un giudizio del quale sia stata parte la società. Tuttavia, giacché la qualità di "terzo" rispetto al giudizio nel quale sia stata emessa la sentenza costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l'esperibilità del rimedio rendendosi altresì necessario che il socio faccia valere un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza emessa inter alios, non esaurisce idonea condizione per l'esperibilità dell'opposizione del socio l'invocazione, da parte dello stesso, della sua qualità di condebitore solidale, atteso che, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ., la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei debitori solidali non produce alcun effetto nei confronti degli altri coobbligati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)