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Sez. L, Sentenza n. 4766 del 01/09/1982 (Rv. 422739 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422739-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 riguarda le sanzioni disciplinari non incidenti sulla prosecuzione del rapporto e, pertanto, non è di regola applicabile al licenziamento provocato da ragioni disciplinari, a meno che l'atto di recesso del datore di lavoro non sia soggetto ad una disciplina (legislativa, collettiva o proveniente dallo stesso datore di lavoro), la quale, oltre ad includerlo tra le sanzioni disciplinari, lo sottoponga al regime giuridico previsto dal citato art. 7 o da altra fonte equipollente. (Conf 1781/81, mass n 412466).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)