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Sez. 2, Sentenza n. 5457 del 13/05/1993 (Rv. 482334 - 01)

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Fondo riscattato - Divieto di frazionamento - Permanenza - Conseguenze - Atti tra vivi e disposizioni testamentarie aventi per effetto il frazionamento - Nullità - Estensione.
Stato
decisa il 1993-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482334-01

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 4, comma primo, legge 29 maggio 1967 n. 379 ribadendo il divieto di frazionamento anche per il fondo riscattato, fa riferimento non soltanto alle norme che sanciscono la nullità degli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie aventi per effetto il frazionamento (art. 3, 4 legge 3 giugno 1940 n. 1078), ma anche a quelle dettate per l'ipotesi di morte dell'assegnatario e per la conseguente procedura di subentro dell'erede (art. 5, 6, 7, legge citata), salva a norma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1940 n. 1078 la possibilità di rimozione del vincolo da parte del giudice ordinario sulla base del giudizio tecnico espresso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quando, per sopravvenute circostanze, il fondo risulti divisibile in più unità agrarie organiche.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 6 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 10, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)