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Sez. 2, Sentenza n. 4632 del 29/03/2001 (Rv. 545312 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Divieto di frazionamento ex art. 4, comma primo, della legge n. 379 del 1967 - Ambito di applicazione - Morte dell'assegnatario dopo il riscatto - Disaccordo tra coeredi - Designazione da parte dell'Autorità giudiziaria dell'erede più idoneo a subentrare - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 2001-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545312-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

In tema di assegnazione di terre di riforma fondiaria, l'art.4, comma primo, della legge n. 379 del 1967, ribadendo il divieto di frazionamento ai sensi della legge n. 1078 del 1940 anche per il fondo riscattato, fa riferimento non solo alle norme che sanciscono la nullità degli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie aventi per effetto il frazionamento, ma anche a quelle dettate nell'ipotesi di morte dell'assegnatario e per la conseguente procedura di subentro dell'erede, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria, adita con il procedimento camerale previsto dalla legge n. 379 del 1967, nel caso in cui l'assegnatario sia deceduto e non abbia designato chi, tra gli eredi, debba succedergli nella titolarità del bene(ipotesi equiparabile a quella in cui la designazione sia stata dichiarata nulla, come nella specie), non può emettere una pronuncia negativa, ossia di rigetto della domanda di uno dei coeredi che abbia chiesto l'attribuzione del fondo, ma deve, essendo palese il disaccordo tra coeredi, individuare e scegliere tra essi il più idoneo, per le sue condizioni ed attitudini personali, ad assumere l'esercizio dell'unità agraria secondo il disposto degli artt.5, comma primo, della legge n. 1078 del 1940 e 7 della legge n. 379 del 1967.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)