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Sez. 1, Sentenza n. 2553 del 03/05/1979 (Rv. 398881 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO CONTRO UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - MOTIVI DEDUCIBILI - QUESTIONE SOLLEVATE TARDIVAMENTE DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398881-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO CONTRO UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - MOTIVI DEDUCIBILI - QUESTIONE SOLLEVATE TARDIVAMENTE DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - INAMMISSIBILITA.*

In Sede d'impugnazione per Cassazione di una decisione della commissione tributaria centrale, sono deducibili solo questioni ritualmente devolute alla commissione medesima, con il ricorso avverso la pronuncia della commissione di secondo grado, e non anche, pertanto, questioni davanti ad essa sollevate solo tardivamente con la memoria illustrativa. (V 2811/77, mass n 386432).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)