Sez. 1, Sentenza n. 2301 del 30/03/1983 (Rv. 427149 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E REPLICHE - ESAME DI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DEDOTTI SOLTANTO NELLA MEMORIA ILLUSTRATIVA - DIVIETO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E REPLICHE - ESAME DI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DEDOTTI SOLTANTO NELLA MEMORIA ILLUSTRATIVA - DIVIETO.*
In materia di contenzioso tributario, l'applicabilità dell'art. 19 comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che consente di dedurre nuovi motivi fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione, è espressamente limitata soltanto al giudizio dinanzi alle commissioni di primo grado, e non può estendersi anche alla fase d'impugnazione, nemmeno in virtù del richiamo contenuto nell'art. 28 dello stesso d.P.R. n. 636 del 1972, che attiene solo all'aspetto formale del rito e non anche al contenuto della domanda delle parti nel giudizio d'impugnazione, nel quale, in base alle regole generali del codice di rito richiamate dall'art. 39 del citato d.P.R., non possono essere presi in considerazione motivi e questioni non contenuti nell'atto di impugnazione, ma dedotti per la prima volta soltanto in una successiva memoria. (Conf 3305/80, mass n 407112; (Conf 6211/79, mass n 402938; (Conf 2553/79, mass n 398881; (Conf 5921/78, mass n 395744).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)