Sez. 1, Sentenza n. 6128 del 13/01/2009 Cc. (dep. 12/02/2009) Rv. 243227 - 01
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - RICHIESTA - EFFETTI | Sospensione dei termini di custodia cautelare - Applicazione al solo imputato istante - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - RICHIESTA - EFFETTI
La sospensione del processo, conseguente alla presentazione da parte di uno solo dei coimputati della richiesta di rimessione, si estende a tutte le posizioni processuali e al computo dei termini di custodia cautelare per ciascun imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)