Sez. 1, Sentenza n. 46321 del 03/12/2003 Cc. (dep. 03/12/2003) Rv. 227050 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - RICHIESTA - EFFETTI | Sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare - Applicazione al solo imputato istante - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - RICHIESTA - EFFETTI
La richiesta di rimessione del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen., anche se presentata solo da alcuni imputati, investe l'intero processo, essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che ne permettono il regolare svolgimento in quella sede giudiziaria. Ne consegue che gli effetti sospensivi previsti dall'art. 47 cod. proc. pen. si estendono a tutte le posizioni processuali e al processo unitariamente considerato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non compatibile con la disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare, conseguente alla richiesta di remissione, la previsione dell'art. 304 comma quinto cod. proc. pen., che dichiara inapplicabile la sospensione "ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)