Sez. L, Sentenza n. 9557 del 26/04/2006 (Rv. 589381 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco del lavoratore a fini di formazione professionale - Interesse del datore di lavoro - Rilevanza - Interesse del distaccatario - Irrilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI
In tema di "distacco" del lavoratore, l'interesse alla destinazione del lavoratore presso una diversa unità produttiva a fini di formazione professionale non può che essere, per definizione, proprio del datore di lavoro, escludendo persino la concorrenza dell'interesse del distaccatario (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito il quale aveva indagato in ordine all'esercizio del potere modificativo delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in modo arbitrario, per finalità non consentite, ovvero senza adeguato bilanciamento tra esigenze aziendali e interessi importanti della dipendente e aveva concluso, tuttavia, nel senso che il rifiuto opposto al datore fosse giustificato, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., all'esito di accertamenti ritenuti affetti da vizi di motivazione insufficiente e contraddittoria. La Corte ha invitato il giudice del rinvio ad accertare se il rifiuto opposto, di recarsi in altra città per un corso di formazione, fosse giustificato dall'arbitrarietà dell'ordine, in relazione alle finalità perseguite in concreto, ovvero se, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, le motivazioni del rifiuto fossero state adeguatamente valutate per compararle con quelle aziendali secondo i principi di correttezza e buona fede, formulando, infine, il giudizio di proporzionalità tra l' inadempimento eventualmente accertato come imputabile alla lavoratrice, valutato negli elementi oggettivi e soggettivi, e la sanzione espulsiva inflitta nella specie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)