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Sez. L, Sentenza n. 17748 del 02/09/2004 (Rv. 576656 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco di un lavoratore - Presupposto di legittimità - Temporaneità - Estremi - Coincidenza della durata del distacco con quella dell'interesse del datore di lavoro al distacco medesimo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576656-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

La temporaneità della destinazione del lavoratore a prestare la propria opera in favore di un terzo (cosiddetto "distacco"), la quale configura uno dei presupposti di legittimità del "distacco" stesso, non richiede che tale destinazione abbia una durata predeterminata sin dall'inizio né che essa sia più o meno lunga o sia contestuale all'assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto, ma solo che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo. (Nella specie, sottratta "razione temporis" alla disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/93, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione a distacco durato undici anni, aveva respinto la domanda del dipendente volta all'accertamento dell'insorgere di un distinto ed autonomo rapporto lavorativo con il datore di lavoro "ricevente")

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 10/09/2003 num. 276 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)