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Sez. 5, Sentenza n. 3863 del 18/02/2009 (Rv. 606846 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Trasferimenti ex art. 2932 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Dichiarazioni dell'acquirente - Termine - Decorrenza - Riferimento alla richiesta di registrazione della sentenza - Necessità - Dichiarazione successiva - Preclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606846-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per l'acquisto della "prima casa" trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà dell'immobile sia disposto dal giudice con sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ostandovi l'obbligo imposto al compratore di rendere la dichiarazione prescritta a pena di decadenza dal sesto comma dell'art. 1 cit., la quale, da rendersi ordinariamente nell'atto di trasferimento, va effettuata nel primo momento in cui la parte destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il proprio diritto all'applicazione del beneficio, ovverosia nel momento in cui essa richiede la registrazione dell'atto all'Amministrazione finanziaria. Ne consegue, quindi, l'inammissibilità di una dichiarazione effettuata dopo che l'Amministrazione abbia già proceduto all'operazione di liquidazione dell'imposta o nel successivo giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione medesimo, in quanto essa sarebbe del tutto incompatibile con l'esigenza di tutela dell'interesse dell'Amministrazione alla definitività e certezza del tributo.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)