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Sez. 5, Sentenza n. 22847 del 10/11/2010 (Rv. 615625 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Sentenza adottata ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. - Valore del bene o del diritto trasferito - Riferimento temporale - Data della pronuncia - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615625-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'art. 43, comma primo, lett. a) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che, nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene deve essere calcolato alla data dell'atto traslativo. Pertanto nell'ipotesi in cui il trasferimento sia intervenuto con sentenza adottata ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. occorre fare riferimento non alla data del contratto preliminare, ma a quella della sentenza, attesa la sua efficacia costitutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)