Sez. L, Sentenza n. 6145 del 06/12/1985 (Rv. 443282 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RIPOSO SETTIMANALE - PERSONALE DIRETTIVO - DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO ED AL COMPENSO PER LAVORO OLTRE L'ORARIO NORMALE - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RIPOSO SETTIMANALE - PERSONALE DIRETTIVO - DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO ED AL COMPENSO PER LAVORO OLTRE L'ORARIO NORMALE - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
L'esclusione del diritto del personale direttivo al compenso per lavoro straordinario, sancito dall'art. 1 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, non ha carattere assoluto, essendo soggetta (alla stregua dei principi dettati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 7 maggio 1975) a limiti di ragionevolezza (con riferimento all'interesse del dipendente alla tutela della propria salute ed integrità fisico-psichica ed alle obiettive esigenze e caratteristiche dell'attività svolta) verificabili dal giudice, sempreché il superamento di essi sia stato dedotto e provato dal dirigente. (Conf 3258/82, mass n 421219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)