Sez. L, Sentenza n. 6426 del 03/11/1986 (Rv. 448609 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIRITTO AL COMPENSO CORRELATIVO - DIRIGENTI ED ASSIMILATI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIRITTO AL COMPENSO CORRELATIVO - DIRIGENTI ED ASSIMILATI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
I dirigenti ed assimilati, cui non si applica la limitazione dello orario di lavoro ex art. 1 R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, non hanno diritto a compenso per lavoro straordinario, salva la dimostrazione - da parte dei medesimi - sia dell'esistenza di una disposizione del relativo contratto collettivo statuente anche per essi un orario di lavoro normale sia dell'avvenuto superamento di tale limite. (V 2753/86, mass n 445798; (V 2374/86, mass n 445500; (V 6145/85, mass n 443282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)