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Sez. L, Sentenza n. 9814 del 02/10/1998 (Rv. 519377 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Accertamento di rapporto di lavoro subordinato - Prescrittibilità - Esclusione - Conseguenze - Limitazione delle indagini al periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale dei diritti retributivi - Inammissibilità - Fondamento - Valutazione della volontà iniziale delle parti e determinazione della durata complessiva del rapporto ai fini del T.F.R. - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519377-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Quando è in discussione la qualificabilità di un rapporto quale rapporto di lavoro subordinato, il giudice non può limitare i suoi accertamenti all'ultimo periodo per il quale non operi la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, considerato: che l'azione di accertamento del rapporto di lavoro subordinato non è soggetta a prescrizione; che ai fini della determinazione della natura giuridica del rapporto è necessario innanzitutto prendere in considerazione il contenuto degli iniziali accordi intervenuti tra le parti - anche se poi nella valutazione giudiziale possono assumere rilievo le circostanze di fatto che caratterizzano la prestazione -; e che l'intera durata del rapporto incide sul computo del trattamento di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)