diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4219 del 13/04/1995 (Rv. 491785 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Decorrenza durante il rapporto - Presupposto - Stabilità reale - Accertamento - Criteri - Normativa garantistica applicabile in astratto secondo un giudizio "ex post" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491785-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE

Il presupposto della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto, va verificato avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, di un'effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore), e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto, in astratto, regolare il rapporto, ove questo fosse sorto, fin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)