Ordinamento giudiziario
Testo vigente
Art. 50.5 Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
1. Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.171
2. Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonche' i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.
Art. 50-bis Giudice per le indagini preliminari
1. In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie uno o piu' magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari.
L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici e' attribuita al piu' anziano.162169173175
2. Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.162169173175
Art. 51
1. Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per le persone, per i minorenni e per le famiglie.162169173175
2. Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale ordinario per i minorenni.162169173175
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149.169173175
Capo IV. Della corte di appello.
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 52 Sede della corte di appello
1. La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.
Art. 53 Funzioni e attribuzioni della corte di appello
1. La corte di appello:
a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale;109110a
b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.
Art. 54 Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
1. Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.
2. Si osserva per le corti di appello il disposto dell'articolo 46, in quanto applicabile.
3. Sono altresi' designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche.109110a162169173175
Art. 55 Magistrati della corte di appello
1. Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e puo' presiedere anche le altre sezioni.
2. Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
3. I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.
Art. 56 Costituzione del collegio giudicante
1. La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.
Art. 57
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449
Art. 58 Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie
1. Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ad essa sono altresi' demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che gia' esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite.162169173175
2. La sezione giudica con l'intervento di due consiglieri onorari esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.162169173175
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149.169173175
Art. 59 Sezioni distaccate di corte d'appello
1. Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
2. Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.
3. Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.
Sezione II. Della corte di assise
Art. 60 Sedi di corte di assise
1. In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o piu' corti di assise.
2. Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformita' della tabella D annessa al presente ordinamento.
3. Per uno stesso circolo possono essere costituite anche piu' corti di assise.
4. Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.
Art. 61 Costituzione della corte di assise
1. La corte di assise e' composta:
a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;
b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale ordinario;
c) da cinque assessori.
2. Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.
3. I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre piu' corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.
Art. 62 Grado onorario degli assessori
1. Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell'ordine di precedenza a Corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Sezione III. Della magistratura del lavoro
Art. 63 Costituzione della magistratura del lavoro
1. Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalita' stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.
2. La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, e' integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.
Sezione IV. Del tribunale regionale delle acque pubbliche.
Art. 64 Costituzione del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche
1. Il tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.
2. Il tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale e' istituito.
3. Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
4. La sezione di corte di appello funzionante come tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell'art. 9.
Capo V. Della corte suprema di cassazione.
Art. 65 Attribuzioni della corte suprema di cassazione
1. La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unita', del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
2. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell'Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranita' dello Stato.
Art. 66 Composizione della corte suprema di cassazione
1. La corte suprema di cassazione e' costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.
2. Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e puo' presiedere le udienze delle singole sezioni.
3. La composizione delle sezioni e' stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali e' preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione.
Art. 67 Costituzione del collegio giudicante
1. La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti.
2. Il collegio a sezioni unite in materia civile e' composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale e' composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.
Art. 67-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Art. 68 Ufficio del massimario e del ruolo
1. Presso la corte suprema di cassazione e' costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.
2. All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'articolo 210 del presente ordinamento.
3. Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.