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Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

Testo vigente

Capo V. Modifiche di norme in materia di trasporto

Capo VI. Modifiche in materia elettorale

Art. 238

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e' cosi' modificato:

  1. a) nel primo comma dell'articolo 21 le parole "dal presidente del tribunale, o dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";

  2. b) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 25 e' soppresso;

  3. c) nel secondo comma dell'articolo 25 le parole "magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari" sono sostituite dalle parole "dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura".

Art. 239

1. La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e' cosi' modificata:

  1. a) nel primo comma dell'articolo 18, le parole "dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";

  2. b) il secondo periodo del primo comma nell'articolo 19 e' abrogato.

Titolo VI. Disposizioni in materia di tassa per l'iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria e di imposte di bollo

Art. 240

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283 sono sostituiti dai seguenti:
"E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:
a) cause avanti al tribunale lire 2.000;
b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000.
E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600.
La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.".

Art. 242

1. L'articolo 20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 ed emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' sostituito dall'allegato 3 al presente decreto.

Titolo VII. Norme di coordinamento e finali

Art. 244

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni.

2. Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorita' sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali e' previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

3. Quando la competenza del pretore e' prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest'ultimo.

Art. 246

1. L'articolo 8 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' cosi' modificato:

  1. a) nel primo periodo del secondo comma le parole "alle preture" sono sostituite dalle parole "ai tribunali" e sono aggiunte, in fine, le parole ", limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore";

  2. b) nel secondo periodo del secondo comma le parole "Davanti alle medesime preture" sono sostituite dalle parole "Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti,".

2. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino a quando non sara' attuata la complessiva riforma della professione forense.

Art. 247

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, divengono efficaci decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145.

2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

  1. a) articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

  2. c) articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

  3. d) articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941;

  4. e) articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;

  5. f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.

2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati gia' appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati gia' appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick