Sez. 3, Sentenza n. 2216 del 27/09/1967 (Rv. 329388 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - DELL'ATTO DI APPELLO - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATA SANATORIA - POTERI DELLA CASSAZIONE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO CON RINVIO AL GIUDICE CHE L'HA PRONUNCIATA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - DELL'ATTO DI APPELLO - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATA SANATORIA - POTERI DELLA CASSAZIONE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO CON RINVIO AL GIUDICE CHE L'HA PRONUNCIATA.*
La nullita della notificazione dell'atto di appello (perche fatta presso la cancelleria del tribunale ove la parte non aveva eletto domicilio), che non sia stata rilevata dal giudice di appello e non sia stata sanata), non essendosi l'appellato costituito, va dichiarata dalla Corte di Cassazione, che deve dichiarare la nullita del giudizio d'appello e la conseguente Cassazione della sentenza resa in tale giudizio, con la contestuale rimessione della causa al giudice che ha pronunciato la sentenza nulla. (Cfr. 1762-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)