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Sez. 3, Sentenza n. 2216 del 27/09/1967 (Rv. 329388 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - DELL'ATTO DI APPELLO - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATA SANATORIA - POTERI DELLA CASSAZIONE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO CON RINVIO AL GIUDICE CHE L'HA PRONUNCIATA.*
Stato
decisa il 1967-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329388-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - DELL'ATTO DI APPELLO - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATA SANATORIA - POTERI DELLA CASSAZIONE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO CON RINVIO AL GIUDICE CHE L'HA PRONUNCIATA.*

La nullita della notificazione dell'atto di appello (perche fatta presso la cancelleria del tribunale ove la parte non aveva eletto domicilio), che non sia stata rilevata dal giudice di appello e non sia stata sanata), non essendosi l'appellato costituito, va dichiarata dalla Corte di Cassazione, che deve dichiarare la nullita del giudizio d'appello e la conseguente Cassazione della sentenza resa in tale giudizio, con la contestuale rimessione della causa al giudice che ha pronunciato la sentenza nulla. (Cfr. 1762-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)