Sez. L, Sentenza n. 4910 del 22/09/1979 (Rv. 401554 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - VIOLAZIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE ED INVALIDITA DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA SANATORIA - DEDUZIONE DELLA NULLITA IN SEDE DI ILLEGITTIMITA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA E RIMESSIONE AL GIUDICE CHE L'HA PRONUNCIATA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - VIOLAZIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE ED INVALIDITA DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA SANATORIA - DEDUZIONE DELLA NULLITA IN SEDE DI ILLEGITTIMITA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA E RIMESSIONE AL GIUDICE CHE L'HA PRONUNCIATA.*
Nel rito del lavoro, l'omesso rispetto del termine di comparizione fissato dal quinto comma dell'art 415 cod proc civ fra la data di notificazione al convenuto del ricorso e del decreto e quella della udienza di discussione, incide sull'integrita del contraddittorio e determina la nullita della notificazione e l'invalidazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione a meno che lo intimato non la sani con la propria Costituzione e salvo al giudice, in Mancanza di Costituzione dell'intimato, di provvedere, su istanza di parte o di ufficio, a fissare altra udienza di discussione e disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del nuovo decreto. Ove non si realizzi la Costituzione del convenuto o il giudice non provveda a disporre l'anzidetta rinnovazione, la illegittima Costituzione del contraddittorio, viziando tutto il procedimento, comporta la nullita della sentenza e, pertanto, in Sede di giudizio di legittimita, si deve disporre la Cassazione della sentenza stessa con contestuale rimessione della causa, in applicazione analogica dell'art 383, ultimo comma, cod proc civ, allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza nulla. (V 710/77, mass n 384288; (V 1914/68, mass n 333913; (V 2216/67, mass n 329388).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)