Sez. 1 - , Ordinanza n. 762 del 15/01/2018 (Rv. 646956 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI | Brevetto per modello ornamentale - Requisiti - Disciplina ex d.lgs. n. 95 del 2001 - Carattere individuale ex d.lgs. n. 95 del 2001 - Necessità - Utilizzatore informato - Nozione - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI
Per la validità di un brevetto per modello ornamentale, nella vigenza della disciplina di cui al d.lgs. n. 95 del 2001, non occorre più il requisito dello speciale ornamento già previsto dall’art. 5 r.d. n. 1411 del 1940, essendo sufficiente un carattere individualizzante, ravvisabile ogni qualvolta l’aspetto complessivo del prodotto susciti, rispetto al modello di comparazione precedentemente divulgato, una differenziata impressione generale in un utilizzatore informato, per tale intendendosi il destinatario del prodotto, non necessariamente professionale, ma competente e aggiornato nel settore merceologico di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la brevettabilità di una bottiglia, che recava, rispetto ad altro prodotto già divulgato, una irrilevante variazione di misura e non di forma, peraltro difficilmente percettibile).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 5, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 5 ter, Cod. Civ. art. 2593, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)