Sez. 1, Sentenza n. 1570 del 21/01/2009 (Rv. 606366 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI | Brevetto - Concessione - Requisiti - Novità - Nozione - Speciale ornamento e carattere individualizzante - Necessità.
BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI
Per la validità di un brevetto per modello ornamentale l'art. 5 r.d. 25 agosto 1940 n. 1411, nel testo applicabile alla fattispecie in esame, e l'art. 2593 cod. civ.) richiedono la sussistenza, quale elemento costitutivo del modello, del carattere della novità, la quale va intesa come novità estrinseca dell'oggetto rispetto agli altri di comune commercio, caratterizzata da una particolare espressione figurativa e da un valore estetico, che valga a caratterizzare il prodotto in modo autonomo, di talché esso acquisisca un suo specifico valore sul mercato e si differenzi dagli altri appartenenti allo stesso genere proprio in funzione del suo pregio estetico; è, altresì, necessario che quel nuovo modello o disegno sia idoneo a conferire al prodotto industriale uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per la particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi (art. 5 cit.), mentre l'art. 2593 cod. civ. impone che esso abbia carattere individualizzante.
Riferimenti normativi: DPR 22/06/1979 num. 338, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)