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Sez. 1, Sentenza n. 2244 del 04/07/1968 (Rv. 334502 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE- PENDENZA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEL LODO PER NULLITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334502-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE- PENDENZA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEL LODO PER NULLITA - IRRILEVANZA.*

Poiche il diritto degli arbitri al compenso per l'opera prestata viene meno solo nel caso di accertata loro responsabilita per dolo o colpa grave, la pendenza del giudizio di impugnazione del lodo per nullita, fondata sulla Mancanza di regolare investitura degli arbitri, non impedisce al Presidente del tribunale di liquidare il compenso predetto ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ.(essendo la sua Competenza limitata alla Determinazione del quantum senza che egli possa conoscere della denuncia di eventuali vizi del procedimento arbitrale). (sulla prima parte V. 3027-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)