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Sez. 1, Sentenza n. 13174 del 26/11/1999 (Rv. 531515 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Condizioni - Tassatività delle ipotesi di previsione - Conseguenze in tema di pendenza di distinti procedimenti di liquidazione del compenso ex art. 814 cod. proc. civ. e di impugnazione del lodo per nullità derivante dall'investitura degli arbitri.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531515-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo civile, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., ricorre solo quando essa sia imposta da un'esplicita norma di legge, ovvero quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, del quale sia richiesto l'accertamento con efficacia di giudicato. Pertanto, la pendenza del giudizio di impugnazione del lodo per nullità, fondata sulla illegittimità della investitura degli arbitri, non impedisce al Presidente del Tribunale di liquidare il compenso per l'opera prestata ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., essendo la sua competenza limitata alla determinazione del "quantum" senza che egli possa conoscere della denuncia di eventuali vizi del procedimento arbitrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)