Sez. 2, Sentenza n. 4403 del 29/11/1976 (Rv. 383229 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - DISTANZA DI UN METRO DAL CONFINE - TUBI DI GRONDA - APPLICABILITA - COMUNIONE O MENO DEL MURO DIVISORIO - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - DISTANZA DI UN METRO DAL CONFINE - TUBI DI GRONDA - APPLICABILITA - COMUNIONE O MENO DEL MURO DIVISORIO - IRRILEVANZA.*
L'art 889 cod civ, il quale stabilisce che per i tubi di acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, si applica anche ai tubi di gronda, destinati a convogliare l'acqua piovana, per i quali deve essere osservata la distanza prescritta dalla legge sia che sul confine non insista alcuna costruzione, sia che esista un muro divisorio e, in tal caso, sia che il muro sia comune, sia che appartenga esclusivamente al proprietario dell'immobile nel quale sono collocati i tubi di gronda. (V 2197/75, mass n 375979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)