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Sez. 2, Sentenza n. 2197 del 30/05/1975 (Rv. 375979 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - D'ACQUA - DI GAS - MURO DIVISORIO COMUNE SUL CONFINE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO - OBBLIGATORIETA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375979-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - D'ACQUA - DI GAS - MURO DIVISORIO COMUNE SUL CONFINE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO - OBBLIGATORIETA - PERSISTENZA.*

Il capoverso dell'art 889 cod civ, secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi da distanza di almeno un metro dal confine, va applicato ancorche sul confine si trovi un muro divisorio comune, che non puo percio essere usato come cosa comune (art 1102 cod civ) per opporvi condutture di acqua di scarico. Data la potenziale dannosita delle dette opere, infatti, la distanza di sicurezza prescritta dev'essere comunque osservata, senza che possano trovare applicazione le norme sulla cosa comune. (V 572/66, mass n 321146).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)