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Sez. 1, Sentenza n. 5735 del 14/05/1992 (Rv. 477212 - 01)

Società - Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente | Cooperativa di produzione e lavoro - Scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio - Quota di liquidazione non superiore al capitale versato - Statuto - Previsione - Clausola relativa - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477212-01

Società - Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente

La clausola dello statuto di una società cooperativa di produzione e lavoro, la quale stabilisca che, in caso di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio, a questo non spetta una quota di liquidazione superiore al capitale versato (nella specie, lire 5.000), non è affetta da nullità per contrasto con l'art. 2529 cod. civ. (per il quale la liquidazione della quota del socio ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui quel rapporto sociale si scioglie), atteso che tale norma ha carattere dispositivo, sicché l'atto costitutivo può adottare criteri differenti, come la previsione del rimborso a valore nominale o, addirittura, la negazione del diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2529

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)