Sez. 1, Sentenza n. 4201 del 23/04/1998 (Rv. 514851 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE | Disciplina dell'art. 2529 - Carattere dispositivo - Deroga convenzionale - Ammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE
In tema di società cooperativa, la norma dell'art. 2529, che prevede la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni del socio uscente sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, ha carattere dispositivo perché attiene a diritti patrimoniali del socio che, in quanto tali, rientrano nella sua disponibilità e possono essere convenzionalmente sacrificati, per un'incentivazione del fine mutualistico, la quale per di più risponde alle linee di indirizzo della disciplina cooperativistica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2529
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)