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Sez. L, Sentenza n. 7774 del 19/12/1986 (Rv. 449739 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - MANCATA ANTICIPAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DELL'INPS - AMMISSIBILITĂ€ - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449739-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - MANCATA ANTICIPAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DELL'INPS - AMMISSIBILITĂ€ - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

La mancata anticipazione dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro che abbia chiesto ed ottenuto l'intervento della cassa integrazione guadagni costituisce inadempimento di questi nei confronti dell'INPS che resta esposto all'Azione diretta dei lavoratori sospesi, ma non può dar luogo ad un'Azione di costoro verso lo stesso datore di lavoro il quale ha la veste di mero adiectus solutionis causa o di mandatario ex lege dell'istituto. (V 2829/83, mass n 427746; (V 6130/80, mass n 409878).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)