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Sez. L, Sentenza n. 6130 del 17/11/1980 (Rv. 409878 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - RIDUZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL LAVORO PER EVENTI NON IMPUTABILI AGLI IMPRENDITORI ED AGLI OPERAI - INTEGRAZIONE SALARIALE - OBBLIGO DELL'INPS - ADEMPIMENTO - ANTICIPAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO SOPRAINTENDENTE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIRITTO ALLA INTEGRALE RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI DI IMPRESA EDILE CON ATTIVITA SOSPESA A CAUSA DI AVVERSITA ATMOSFERICHE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409878-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - RIDUZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL LAVORO PER EVENTI NON IMPUTABILI AGLI IMPRENDITORI ED AGLI OPERAI - INTEGRAZIONE SALARIALE - OBBLIGO DELL'INPS - ADEMPIMENTO - ANTICIPAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO SOPRAINTENDENTE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIRITTO ALLA INTEGRALE RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI DI IMPRESA EDILE CON ATTIVITA SOSPESA A CAUSA DI AVVERSITA ATMOSFERICHE - CONDIZIONI.*

L'INPS, sul quale grava l'Obbligo della integrazione salariale nel caso di riduzione o sospensione temporanea del lavoro per eventi non imputabili agli imprenditori e agli operai, quale prestazione previdenziale dovuta, su contribuzione dei datori di lavoro e/o dello stato, nel ricorrere di determinate condizioni, si avvale, per la erogazione, di un meccanismo analogo a quello previsto per gli assegni familiari e cioe tramite anticipazione da parte del datore di lavoro - il quale ha veste di adiectus solutionis causa o di mandatario ex lege - salvo conguaglio con le somme da esso dovute a titolo contributivo. Pertanto, il datore di lavoro che abbia fatto domanda di ammissione alla integrazione salariale non e tenuto al pagamento ai lavoratori delle integrazioni salariali richieste ma non autorizzate dall'apposito comitato sopraintendente alla cassa integrazione guadagni, nel presupposto che, trattandosi di impresa edile, vi sia stata sospensione dell'attivita lavorativa a causa di avversita atmosferiche e correlativa mancata corresponsione della retribuzione ai dipendenti, salvo comunque il diritto di questi ultimi all'integrale retribuzione, oltre che al risarcimento del danno per il ritardo, qualora, contestatasi la legittimita della sospensione dell'attivita lavorativa da parte dell'imprenditore, rimanga accertata l'insussistenza di una impossibilita temporanea della prestazione dovuta.*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 7, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 8, Legge 03/02/1963 num. 77 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 77 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)