Sez. U, Sentenza n. 1447 del 26/02/1990 (Rv. 465544 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE MINERARIO SICILIANO - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONTROVERSIE DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE MINERARIO SICILIANO - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONTROVERSIE DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La controversia promossa da un dipendente dell'ente minerario siciliano, per ottenere l'applicazione del più favorevole trattamento normativo ed economico dei contratti collettivi per il settore del credito, al posto di quello dei contratti collettivi del settore minerario richiamati dalle Disposizioni statutarie dell'ente medesimo, non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario, tenendo conto che il datore di lavoro ha qualità di ente pubblico economico (operando con un'organizzazione imprenditoriale distinta da quella pubblicistica della regione), e che le suddette Disposizioni statutarie, investite dalla domanda, non integrano provvedimenti amministrativi, ma scelte negoziali, le quali si traducono in patti del singolo rapporto (privatistico) di lavoro. (V 1304/85, mass n 439394; (V 6652/83, mass n 431376).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/01/1963 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)