Sez. 1, Sentenza n. 2835 del 06/05/1982 (Rv. 420712 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI ADERENTI AL G.A.T.T. - PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA - APPLICAZIONE NEI LIMITI DELLA COSIDDETTA CLAUSOLA DI RISERVA - ALIQUOTA D'IMPOSTA DETERMINATA IN MISURA FISSA - QUANTITÀ DI IMPOSIZIONE COPERTA DALLA CLAUSOLA PREDETTA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - AUMENTI DELL'ALIQUOTA SUCCESSIVI AL 10 OTTOBRE 1949 - COMPUTABILITÀ NEL COSTO FISCALE DEL PRODOTTO IMPORTATO - LIMITI - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI ADERENTI AL G.A.T.T. - PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA - APPLICAZIONE NEI LIMITI DELLA COSIDDETTA CLAUSOLA DI RISERVA - ALIQUOTA D'IMPOSTA DETERMINATA IN MISURA FISSA - QUANTITÀ DI IMPOSIZIONE COPERTA DALLA CLAUSOLA PREDETTA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - AUMENTI DELL'ALIQUOTA SUCCESSIVI AL 10 OTTOBRE 1949 - COMPUTABILITÀ NEL COSTO FISCALE DEL PRODOTTO IMPORTATO - LIMITI - CONSEGUENZE.*
In tema di applicazione del principio della parità tributaria con riguardo all'importazione di prodotti provenienti da paesi aderenti al G.a.T.T. (accordo internazionale di Ginevra del 30 ottobre 1947, reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295), nei limiti derivanti dalla cosiddetta clausola di riserva ("stand-still"), e, cioè, della compatibilità con la legislazione nazionale vigente alla data del 10 ottobre 1949, qualora l'aliquota d'imposta gravante sul prodotto importato risulti determinata in misura fissa, come nel caso del diritto erariale e della sovrimposta di confine sull'acquavite, la quantità d'imposizione coperta da detta clausola di riserva va individuata in ragione dell'incidenza proporzionale, a quella data, della misura dell'imposizione stessa rispetto al prezzo del prodotto. Pertanto, al fine del riscontro della parità tributaria con il similare prodotto nazionale, gli aumenti della suddetta aliquota, sopravvenuti dopo il 10 ottobre 1949, sono computabili, nel costo fiscale del prodotto importato, solo per la parte in cui, facendo la proporzione fra imposta e valore delle merci, risulti un'eccedenza rispetto all'indicata originaria entità della proporzione medesima, con la conseguenza che al contribuente che ha pagato l'imposta (anche se non più proprietario della merce trasferita ad altri già all'atto della presentazione della dichiarazione doganale), spetta il rimborso (a titolo di indebito) delle somme pagate in più rispetto a quelle dei suddetti indici proporzionali. (V 1317/79, mass n 397587).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 05/04/1950 num. 295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)