Sez. U, Sentenza n. 1317 del 01/03/1979 (Rv. 397587 - 01)
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRINCIPIO DELLA PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI SIMILARI IMPORTATI - APPLICAZIONE - LIMITI - CLAUSOLA DI RISERVA - QUANTITA DI IMPOSIZIONE COPERTA DALLA CLAUSOLA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - IMPORTAZIONI DI ACQUAVITI DI VINO IN REGIME GATT ANTERIORI ALLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA CON L'ART 20 DEL DL N 46 DEL 1976 - AUMENTI DELL'ALIQUOTA FISSA DEL DIRITTO ERARIALE DISPOSTI SUCCESSIVAMENTE AL 10 OTTOBRE 1949 - COMPUTABILITA NEL CALCOLO DEL COSTO FISCALE DEL PRODOTTO - LIMITI.*
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRINCIPIO DELLA PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI SIMILARI IMPORTATI - APPLICAZIONE - LIMITI - CLAUSOLA DI RISERVA - QUANTITA DI IMPOSIZIONE COPERTA DALLA CLAUSOLA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - IMPORTAZIONI DI ACQUAVITI DI VINO IN REGIME GATT ANTERIORI ALLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA CON L'ART 20 DEL DL N 46 DEL 1976 - AUMENTI DELL'ALIQUOTA FISSA DEL DIRITTO ERARIALE DISPOSTI SUCCESSIVAMENTE AL 10 OTTOBRE 1949 - COMPUTABILITA NEL CALCOLO DEL COSTO FISCALE DEL PRODOTTO - LIMITI.*
In tema di applicazione del principio della parita tributaria con riguardo all'importazione di prodotti provenienti da paesi aderenti al GATT (accordo internazionale di Ginevra del 30 ottobre 1947, reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n 295), nei limiti derivanti dalla cosiddetta clausola di riserva ("stand-still"), e, cioe, della compatibilita con la legislazione nazionale vigente alla data del 10 ottobre 1949, qualora l'aliquota d'imposta gravante sul prodotto importato, all'indicata data, risulti determinata in cifra fissa, come nel caso del diritto erariale, la quantita di imposizione coperta dalla clausola di riserva medesima va individuata in ragione dell'incidenza proporzionale di quella misura dell'imposizione rispetto al prezzo del prodotto. Ne consegue, con riguardo ad importazioni di acquaviti di vino in regime "GATT", anteriori alla nuova disciplina introdotta con l'art 20 del DL 18 marzo 1976 n 46 (convertito in legge 10 maggio 1976 n 249), che gli aumenti dell'aliquota fissa del diritto erariale, disposti successivamente al 10 ottobre 1949, sono computabili, nel calcolo del costo fiscale del prodotto importato, al fine del riscontro della parita tributaria con il similare prodotto nazionale, solo per la parte in cui eccedano la proporzione tra le misure fisse dell'imposta, nei successivi periodi considerati, ed i valori del prodotto colpito negli stessi diversi periodi. (V 2/75, mass n 373086).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 07/12/1951 num. 1559, Decreto Legge 18/03/1976 num. 46 art. 20, Legge 10/05/1976 num. 249 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)