Sez. 1, Sentenza n. 5691 del 12/11/1984 (Rv. 437370 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - MERO RIFIUTO DI ADEMPIERE DA PARTE DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - MERO RIFIUTO DI ADEMPIERE DA PARTE DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*
Il pericolo di perdere le garanzie del proprio credito, che è uno dei requisiti per la concessione del sequestro conservativo, può essere desunto sia da elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, desumibili da un comportamento del debitore tale da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere Atti tali da depauperare il suo patrimonio e sottrarlo all'esecuzione, ma il mero rifiuto di adempiere, che può anche essere motivato dall'opinione soggettiva, pur se non fondata, di non essere obbligato, non è di per sè solo indice di una situazione di pericolo nel senso accennato e non giustifica, quindi, la concessione del sequestro. (V 3235/82, mass n 421185).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)