Sez. 2, Sentenza n. 3235 del 27/05/1982 (Rv. 421185 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PRECARIETÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - SOPRAVVENIENZA - MERO INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - INSUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PRECARIETÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - SOPRAVVENIENZA - MERO INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Al fine della concessione di sequestro conservativo a tutela di un credito, l'obiettiva precarietà della situazione patrimoniale del debitore rileva in quanto sopravvenuta, e, pertanto, va riscontrata in relazione a circostanze diverse da quelle esistenti e conosciute dal creditore al momento del sorgere dell'obbligazione, tenendo altresì conto che il mero fatto dell'inadempimento nel termine pattuito, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, non è di per sè idoneo, in difetto di altri elementi, ad evidenziare uno stato di dissesto. (V 920/79, mass n 397078; (V 254/79, mass n 396319).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)