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Sez. L, Sentenza n. 6349 del 25/11/1988 (Rv. 460691 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESCRIZIONI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - PRESCRIZIONE - INABILITÀ AL RAGGIUNGIMENTO ENTRO IL TERMINE DEL GRADO MINIMO PER L'INDENNIZZABILITÀ - IRRILEVANZA - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DALLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA - ESCLUSIONE - RILEVANZA DELLA MANIFESTAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460691-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESCRIZIONI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - PRESCRIZIONE - INABILITÀ AL RAGGIUNGIMENTO ENTRO IL TERMINE DEL GRADO MINIMO PER L'INDENNIZZABILITÀ - IRRILEVANZA - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DALLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA - ESCLUSIONE - RILEVANZA DELLA MANIFESTAZIONE - LIMITI.*

Dalla generale portata della sentenza della Corte costituzionale 8 luglio 1969 n. 116 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 87, primo comma, del R.d. 17 agosto 1935 n. 1765 nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, degli art. 16, primo comma, della legge 19 gennaio 1963 n. 15 e 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui è prevista la prescrittibilità dell'Azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale nonostante che, entro il relativo termine, tale inabilità non abbia raggiunto il grado minimo per l'indennizzabilità - consegue che la prescrizione può cominciare a decorrere solo dal momento in cui la malattia abbia dato luogo al postumo indennizzabile (alla cui dimostrazione è tenuto l'istituto che eccepisce la prescrizione) e non già dalla manifestazione della malattia professionale secondo la nozione convenzionale di cui all'art. 135 del T.U. N. 1124 del 1965, la quale rimane utile solo per l'inizio della fase di liquidazione, senza che in contrario rilevi l'eventuale protrarsi di questa provocato dall'assicurato nell'ipotesi di reiezione della domanda amministrativa per il mancato raggiungimento dell'inabilità indennizzabile. (Conf 1650/82, mass n 419482).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 87 com. 1, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/01/1963 num. 15 art. 16 com. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)