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Sez. 6, Sentenza n. 5722 del 22/01/2015 Cc. (dep. 06/02/2015) Rv. 262065 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE | Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262065-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE

Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171, lett. d), cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della "vocatio in ius", ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)