Sez. 6, Sentenza n. 9183 del 28/01/2004 Cc. (dep. 01/03/2004) Rv. 229445 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE | Ricerca nella casa di abitazione - Nel luogo di lavoro - Esclusione di alternatività - Obbligo di ricercare l'imputato in entrambi prima di procedere col deposito presso la casa comunale.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE
Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, ed in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica ex art. 171 lett. d) cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della "vocatio in ius", ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 com. 1 lett. D CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)