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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 6 del 1974

Decisione
decisa il 1974-01-09, depositata il 1974-01-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:6
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6985

  • Processo penale
  • Istruzione formale e sommaria
  • Cod. proc. pen., artt. 304, 398 e 409: consentono, rispettivamente, al pretore che non compia atti istruttori, di emettere decreto di citazione a giudizio senza comunicare avviso di procedimento all'imputato, senza invitarlo a designare un difensore di fiducia e senza interrogarlo previamente sul fatto oggetto dell'imputazione
  • Assunta violazione dell'art. 24 della costituzione
  • Questioni già decise
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di questioni identiche ad altre già dichiarate infondate con precedenti pronunzie, sempre che non siano stati addotti e non sussistano motivi per discostarsi dalle precedenti decisioni. (Specie in cui erano state sollevate, in riferimento all'art. 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 c.p.p., nella parte in cui, rispettivamente, consentono al Pretore che non compia atti istruttori di emettere decreto di citazione a giudizio senza comunicare avviso di procedimento all'imputato, senza invitarlo a designare un difensore di fiducia e senza interrogarlo previamente sul fatto oggetto dell'impugnazione, questioni già dichiarate infondate con le sent. n. 33 del 1966, n. 46 del 1967 e n. 197 del 1972).

Norme impugnate

  • art. 304 codice di procedura penale del 1930
  • art. 409 codice di procedura penale del 1930
  • art. 398 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1971 dal pretore di Agropoli nel procedimento penale a carico di Bercini Giancarlo, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971. Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura penale, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono al pretore che non compia atti istruttori, di emettere decreto di citazione a giudizio senza comunicare avviso di procedimento all'imputato, senza invitarlo a designare un difensore di fiducia e senza interrogarlo previamente sul fatto oggetto dell'imputazione.
punto 2
Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate infondate con le sentenze n. 33 del 1966 e n. 46 del 1967, per quanto riguarda l'emissione del decreto di citazione a giudizio senza interrogatorio, e n. 197 del 1972, per quanto riguarda l'omissione dell'avviso di procedimento e dell'invito a nominare un difensore; che non sono stati addotti né sussistono motivi per discostarsi dalle dette decisioni.
punto 3
Visti gli artt. 26, seconda comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 24 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 33 del 20 aprile 1966, n. 46 del 12 aprile 1967 e n. 197 del 14 dicembre 1972. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. LUIGI BROSIO - Cancelliere

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